tubi d'acqua e gas, vanno posti alla distanza di almeno un metro dal confine
Cass., 04.03.1983, n. 1625, in Giur.
it., 1984, I, 1, pag. 1214
La
disciplina posta dal cpv.
dell'art. 889 c. c., secondo cui per i
tubi d'acqua pura
o lurida e per quelli di gas, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, è
applicabile anche ai tubi di
riscaldamento e circolazione d'acqua, esclusione fatta per i tubi di un
edificio condominiale.